Art. 257 · Sottocomitato per la proprietà intellettuale
AccordoCapo 6

Art. 257

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Sottocomitato per la proprietà intellettuale

In vigore dal 11 ago 2015
Sottocomitato per la proprietà intellettuale 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprietà intellettuale per seguire l'attuazione delle disposizioni del presente titolo. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunirà almeno una volta all'anno. Tali riunioni possono svolgersi tramite qualsiasi mezzo concordato. 2. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale adotta decisioni per consenso. Il sottocomitato può adottare il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale avrà il compito di valutare le informazioni di cui all' e di proporre al comitato per il commercio la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda le indicazioni geografiche.
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