Accordo›Titolo VIII
Art. 264
287 / 337Assistenza tecnica
In vigore dal 11 ago 2015
Assistenza tecnica
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente titolo, le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e promuovono iniziative intese a sviluppare una cultura della concorrenza.
2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 mirano in particolare al rafforzamento delle capacità tecniche ed istituzionali per quanto riguarda l'attuazione della politica della concorrenza e l'applicazione del diritto della concorrenza, la formazione delle risorse umane e lo scambio di esperienze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-264