AccordoTitolo IX

Art. 276

Lavoratori migranti

In vigore dal 11 ago 2015
Lavoratori migranti Le parti riconoscono l'importanza di promuovere la parità di trattamento nelle condizioni di lavoro, allo scopo di eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti di qualsiasi lavoratore, compresi i lavoratori migranti legalmente occupati nei loro territori.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-276

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Lavoratori migranti (Art. 276 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo