AccordoParte IV

Art. 25

Esenzione o riduzione di tasse, imposte, oneri

In vigore dal 7 lug 2015
Esenzione o riduzione di tasse, imposte, oneri 1. Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse, imposte, spese legali, consolari o amministrative previste dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di un certificato o documento richiesto per l'applicazione di questa legislazione, è estesa ai certificati o ai documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte. 2. Qualsiasi atto o documento dì natura ufficiale richiesto per l'applicazione del presente Accordo è esente da autenticazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari o da simili formalità.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-25

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