Accordo›Parte IV
Art. 29
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 7 lug 2015
Risoluzione delle controversie
1. Le autorità competenti delle due Parti dirimeranno, per quanto possibile, qualunque controversia che possa sorgere nella interpretazione o applicazione del presente Accordo nello spirito e secondo i principi fondamentali dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si consulteranno tempestivamente, su richiesta di una delle Parti, in merito a controversie che non siano state risolte dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1.
3. Qualora una controversia non possa essere risolta, essa sarà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad una commissione arbitrale composta da un rappresentante nominato da ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo dalle due Parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
4. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-29