AccordoParte V

Art. 33

Entrata in vigore e cessazione

In vigore dal 7 lug 2015
Entrata in vigore e cessazione 1. Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica. 2. Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limitazione di durata. Esso potrà essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte, con un preavviso di 12 mesi, mediante notifica scritta all'altra Parte. 3. Qualora l'Accordo cessi di essere in vigore, qualsiasi diritto acquisito da una persona, conformemente alle disposizioni dell'Accordo stesso, sarà conservato e si adotteranno, di concerto tra le Parti, le misure necessarie per la regolamentazione di qualsiasi diritto in corso di acquisizione a tale momento in virtù di dette disposizioni. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 22° giorno di maggio, 1995, in duplice esemplare nelle lingue italiana, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana del Canada (Firma) (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo