ProtocolloParte V

Art. 4

In vigore dal 7 lug 2015
L' dell'Accordo viene modificato come segue: (a) il contenuto della lettera (a) viene cancellato e sostituito con: "(a) qualora una persona sia soggetta al Regime pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada durante un qualsiasi periodo di presenza o residenza in Italia, tale periodo sarà considerato come periodo di residenza in Canada per detta persona, come pure per il coniuge o il convivente di fatto, nonché per le persone a carico che la accompagnino in Italia, che risiedano con essa in Italia e che non siano soggetti alla legislazione italiana in virtù del loro impiego o lavoro autonomo." (b) Il contenuto della lettera (b) viene cancellato e sostituito con: "(b) qualora una persona sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di presenza o residenza in Canada, tale periodo non sarà considerato come periodo di residenza in Canada per detta persona, nè per il coniuge o il convivente di fatto, nè per le persone a carico che la accompagnino in Canada, che risiedano con essa in Canada, e che non siano soggetti al Regime pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada in virtù del loro impiego o lavoro autonomo." (c) Il testo esistente dell', modificato dal contenuto della lettera (a) e (b) di cui sopra, è ridenominato come paragrafo 1. (d) Il seguente nuovo paragrafo 2 viene inserito subito dopo il paragrafo 1: "2. In applicazione del paragrafo 1: (a) una persona sarà considerata soggetta al Regime Pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada durante un periodo di presenza o residenza in Italia o in Canada soltanto qualora essa versi i contributi in conformità con il relativo regime pensionistico durante tale periodo, in virtù del proprio impiego o lavoro autonomo; (b) una persona sarà considerata soggetta alla legislazione italiana durante un periodo di presenza o residenza in Canada o in Italia soltanto qualora essa versi i contributi obbligatori in conformità con tale legislazione durante detto periodo, in virtù del proprio impiego o lavoro autonomo."
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-p-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. — Testo vigente | Portale Normativo