Protocollo›Parte V
Art. 7
In vigore dal 7 lug 2015
L' dell'Accordo viene modificato come segue:
(a) Il paragrafo 1 viene modificato aggiungendo alla fine dello stesso la seguente frase:
"Come data di presentazione di una domanda, notifica o ricorso all'istituzione competente dell'alta Parte, si considererà la data di presentazione delle stesse all'istituzione competente della prima Parte."
(b) Il nuovo paragrafo 4 che segue viene inserito subito dopo il paragrafo 3:
"Il paragrafo 1 non avrà effetti sull'applicazione delle disposizioni della legislazione italiana relative all'obbligo delle istituzioni competenti di corrispondere interessi stabiliti dalla legge sulle prestazioni previste da accordi internazionali."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-p-7