AccordoParte IV

Art. 27

Presentazione delle domande, istanze o ricorsi

In vigore dal 7 lug 2015
Presentazione delle domande, istanze o ricorsi 1. Qualsiasi domanda, notifica o ricorso concernente la determinazione o il pagamento di una prestazione in base alla legislazione di una Parte, che, ai fini di questa legislazione avrebbe dovuto essere presentata entro un determinato termine ad un'istituzione competente di detta Parte, ma che invece sia stata presentata entro lo stesso termine alla corrispondente istituzione competente dell'altra Parte, è considerata come se fosse stata presentata alla istituzione competente della prima Parte. 2. Una domanda di prestazione presentata ai sensi della legislazione di una Parte sarà considerata come presentata ai sensi della legislazione dell'altra Parte, qualora l'interessato chieda espressamente per iscritto che la domanda venga esaminata anche ai sensi di questa seconda legislazione. 3. In tutti i casi in cui si applicano i paragrafi 1 o 2, l'istituzione alla quale, la domanda, la notifica o il ricorso siano stati presentati, dovrà trasmetterli al più presto possibile alla competente istituzione dell'altra Parte.
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Presentazione delle domande, istanze o ricorsi (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo