Accordo›Parte IV
Art. 26
Lingua di comunicazione
In vigore dal 7 lug 2015
Lingua di comunicazione
Per l'applicazione del presente Accordo le autorità e le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento delle Parti possono comunicare direttamente in una qualsiasi delle lingue ufficiali di entrambe le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-26