Accordo›Parte IV
Art. 24
Accertamenti sanitari
In vigore dal 7 lug 2015
Accertamenti sanitari
1. Se l'istituzione competente di una Parte chiede all'istituzione competente dell'altra Parte di sottoporre ad accertamenti sanitari un richiedente o un beneficiario che risiede nel territorio di questa seconda Parte, tali accertamenti sono predisposti o effettuati dall'istituzione di questa Parte.
2. Le spese relative a tali accertamenti sanitari, siano essi eseguiti da uno specialista o da un medico generico, sono a carico della istituzione che li ha richiesti.
3. Nelle intese amministrative di cui all' saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente Articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-24