Accordo›Parte IV
Art. 28
Pagamento delle prestazioni
In vigore dal 7 lug 2015
Pagamento delle prestazioni
1. L'istituzione competente di una Parte si libera validamente delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo nella valuta di tale Parte.
2. Le prestazioni sono pagate ai beneficiari esenti da qualsiasi deduzione per spese amministrative che possano essere state sostenute nel pagamento delle prestazioni stesse.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-28