AccordoParte IV

Art. 23

Scambio di informazioni e assistenza reciproca

In vigore dal 7 lug 2015
Scambio di informazioni e assistenza reciproca 1. Le autorità competenti e le istituzioni incaricate dell'applicazione del presente Accordo: (a) si comunicano vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo, in conformità alle disposizioni delle rispettive legislazioni; (b) si prestano i propri buoni uffici e si forniscono reciproca assistenza per quanto concerne la determinazione o il pagamento di qualsiasi prestazione ai sensi del presente Accordo; (c) si comunicano vicendevolmente, al più presto possibile, tutte le informazioni relative alle misure da loro adottate per l'applicazione del presente Accordo o relative alle modifiche apportate nelle rispettive legislazioni, per quanto tali modifiche incidano sull'applicazione delle disposizioni dell'Accordo stesso. 2. Salvo sia altrimenti previsto dal presente Accordo, e subordinatamente a qualsiasi condizione che possa essere posta in un'intesa amministrativa conclusa ai sensi dell', l'assistenza di cui al paragrafo 1 lettera (b) è fornita gratuitamente. 3. A meno che la divulgazione non sia consentita dalle leggi di una Parte, ogni informazione relativa a singoli casi, che sia trasmessa in conformità del presente Accordo a questa Parte dall'altra Parte, è riservata ed è utilizzata esclusivamente ai fini dell'attuazione del presente Accordo e della legislazione alla quale detto Accordo si applica.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-23

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Scambio di informazioni e assistenza reciproca (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo