Accordo

Art. 18

Prestazioni ai sensi del Regime Pensionistico del Canada

In vigore dal 7 lug 2015
Prestazioni ai sensi del Regime Pensionistico del Canada Se una persona ha diritto ad una prestazione soltanto in base alla totalizzazione dei periodi prevista dal Capitolo I di questa parte III, l'istituzione competente canadese calcolerà l'ammontare della quota della prestazione da erogare nel modo seguente: (a) la quota correlata al reddito di tale prestazione sarà determinata in conformità con le disposizioni del Regime pensionistico del Canada, esclusivamente in base al reddito pensionabile di detto Regime pensionistico; (b) l'importo della quota forfettaria della prestazione dovrà essere stabilito moltiplicando: i) l'ammontare della quota forfettaria della prestazione prevista in conformità con le previsioni del Regime Pensionistico del Canada per (ii) la frazione corrispondente al rapporto tra i periodi di contribuzione al Regime Pensionistico del Canada e il periodo minimo accreditabile da tale Regime pensionistico per avere diritto ad usufruire di tale prestazione, ma in nessun caso tale frazione deve essere superiore all'unità.
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Prestazioni ai sensi del Regime Pensionistico del Canada (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo