Accordo›Parte III
Art. 15
Periodo minimo per la totalizzazione
In vigore dal 7 lug 2015
Periodo minimo per la totalizzazione
Nonostante quanto disposto agli , se la durata complessiva dei periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte è inferiore ad un anno (52 settimane") e se, considerando soltanto questi periodi, non sussiste il diritto ad una prestazione ai sensi di detta legislazione, l'istituzione competente di detta Parte non sarà tenuta a concedere prestazioni in relazione a tali periodi in virtù del presente Accordo. Tuttavia questi periodi verranno presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altra Parte per stabilire il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di questa Parte, in applicazione del presente Capitolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-15