AccordoParte III

Art. 15

Periodo minimo per la totalizzazione

In vigore dal 7 lug 2015
Periodo minimo per la totalizzazione Nonostante quanto disposto agli , se la durata complessiva dei periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte è inferiore ad un anno (52 settimane") e se, considerando soltanto questi periodi, non sussiste il diritto ad una prestazione ai sensi di detta legislazione, l'istituzione competente di detta Parte non sarà tenuta a concedere prestazioni in relazione a tali periodi in virtù del presente Accordo. Tuttavia questi periodi verranno presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altra Parte per stabilire il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di questa Parte, in applicazione del presente Capitolo.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-15

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Periodo minimo per la totalizzazione (Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo