Accordo›Parte II
Art. 11
Deroghe
In vigore dal 7 lug 2015
Deroghe
Le competenti autorità delle Parti possono, di comune accordo, stabilire delle deroghe alle disposizioni degli articoli da 6 a 10 rispetto a qualsiasi persona o categoria di persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-11