AccordoParte II

Art. 6

Principi generali

In vigore dal 7 lug 2015
Principi generali 1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni successive di questa parte II: (a) un lavoratore dipendente che svolga la propria attività nel territorio di una Parte è soggetto, rispetto a questa attività, unicamente alla legislazione di questa Parte; (b) un lavoratore autonomo residente nel territorio di una Parte che svolge la propria attività nel territorio di entrambe le Parti, è soggetto, rispetto a questa attività, soltanto alla legislazione della prima Parte. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera (b), un lavoratore è considerato risiedere nel territorio della Parte in cui dispone di una dimora permanente e, se dispone di una dimora permanente nei territori di entrambe le Parti, è considerato risiedere nel territorio della Parte nel quale ha il centro principale dei propri interessi.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-6

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Principi generali (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo