Accordo›Parte II
Art. 8
Personale occupato sulle piattaforme continentali
In vigore dal 7 lug 2015
Personale occupato sulle piattaforme continentali
1. Le disposizioni dell' si applicano anche ad una persona che sia inviata a lavorare su di una installazione per l'esplorazione del fondo e del sottosuolo marino dell'area o dello sfruttamento delle sue risorse minerali, situata sulla piattaforma continentale dì una Parte come se l'installazione fosse situata nel territorio di questa Parte.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'area della piattaforma continentale di una Parte include ogni area oltre il limite delle acque territoriali di quella Parte che, secondo il diritto internazionale e le leggi di questa Parte, sia un'area rispetto alla quale tale Parte possa esercitare diritti sul fondo e sottosuolo marino e sulle loro risorse naturali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-8