AccordoParte I

Art. 3

Persone alle quali si applica l'Accordo

In vigore dal 7 lug 2015
Persone alle quali si applica l'Accordo Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione del Canada o dell'Italia, nonché ai loro Familiari e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione applicabile dell'una o dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-3

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Persone alle quali si applica l'Accordo (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo