Accordo›Parte I
Art. 5
Esportabilità delle prestazioni
In vigore dal 7 lug 2015
Esportabilità delle prestazioni
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, le prestazioni acquisite da ogni persona di cui all', ai sensi della legislazione dì una delle Parti o in virtù del presente Accordo, sono erogabili nel territorio dell'altra Parte e non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risiede nel territorio di questa seconda Parte.
2. Le prestazioni erogabili in virtù del presente Accordo ad una persona che è o che è stata soggetta alla legislazione di entrambe le Parti, ed ai suoi familiari o superstiti, sono erogate anche nel territorio di un terzo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-5