Accordo›Parte I
Art. 4
Eguaglianza di trattamento
In vigore dal 7 lug 2015
Eguaglianza di trattamento
Ogni persona che è o è stata soggetta alla legislazione di una Parte, nonché i suoi familiari a carico e i superstiti, godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi della legislazione dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-4