AccordoParte I

Art. 4

Eguaglianza di trattamento

In vigore dal 7 lug 2015
Eguaglianza di trattamento Ogni persona che è o è stata soggetta alla legislazione di una Parte, nonché i suoi familiari a carico e i superstiti, godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi della legislazione dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-4

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Eguaglianza di trattamento (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo