AccordoParte I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 7 lug 2015
Allegato ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Canada, desiderosi di rafforzare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e Avendo preso atto delle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni di sicurezza sociale dalla data della firma dell'Accordo di Sicurezza Sociale tra Italia e Canada, avvenuta a Toronto il 17 novembre 1977, Hanno concordato quanto segue: Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, (a) "prestazione" designa ogni prestazione in danaro, pensione o assegno che siano previsti dalla legislazione di ciascuna Parte, ivi incluso ogni supplemento o incremento relativo a tale prestazione in danaro, pensione o assegno; (b) "autorità competente" designa, in relazione ad una Parte, il Ministro o i Ministri responsabili dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di tale Parte; (c) "istituzione competente" designa, in relazione all'Italia, un'istituzione incaricata dell'applicazione della legislazione indicata nell', paragrafo l lettera (a) ed in relazione al Canada, l'autorità competente; (d) "periodo accreditabile" designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione in virtù della legislazione dell'una o dell'altra Parte; designa altresì, in relazione all'Italia, un periodo assimilato dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, in relazione al Canada, un periodo durante il quale è erogabile una pensione di invalidità in virtù del Regime Pensionistico del Canada; (e) "pubblico impiego" designa, in relazione all'Italia, l'impiego di una persona dipendente da una Amministrazione pubblica e, in relazione al Canada, l'impiego quale membro della Polizia Reale Canadese o delle Forze Armate del Canada, l'impiego di qualsiasi persona dipendente dal Governo del Canada, o dal governo o da un ente municipale di qualsiasi provincia, ed include qualsiasi rapporto d'impiego che possa essere designato come tale dalla competente autorità di ciascuna delle due Parti; (f) "Governo del Canada" designa il Governo nella sua qualità di rappresentante di Sua Maestà, di diritto Regina del Canada, rappresentata dal Ministro dell'Occupazione e dell'Immigrazione; (g) "legislazione" designa, in relazione all'Italia, le leggi, i regolamenti e gli altri atti legislativi relativi alle branche e ai regimi di sicurezza sociale come specificati nell', paragrafo 1, lettera (a) e, in relazione al Canada, le leggi e i regolamenti come specificato nell', paragrafo 1, lettera (b). 2. Ogni altro termine non definito nel presente articolo ha il significato ad esso attribuito dalla legislazione applicabile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-1

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