Accordo›Parte II
Art. 7
Distacchi
In vigore dal 7 lug 2015
Distacchi
1. Un lavoratore dipendente che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia inviato dal proprio datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altra Parte, è soggetto, rispetto a questa attività, soltanto alla legislazione della prima Parte, per un periodo non superiore a 24 mesi.
2. Il periodo, di cui al precedente paragrafo, può essere esteso, su richiesta del datore di lavoro e del lavoratore, qualora le autorità competenti di entrambe le Parti ritengano che le motivazioni addotte dai richiedenti giustifichino l'estensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-7