AccordoParte II

Art. 9

Impiego a bordo di navi e di aeromobili

In vigore dal 7 lug 2015
Impiego a bordo di navi e di aeromobili 1. Una persona che, fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, sarebbe soggetta alla legislazione di entrambe le Parti per quanto riguarda l'impiego come membro dell'equipaggio di una nave, sarà soggetta, rispetto a tale impiego, soltanto alla legislazione italiana se la nave batte bandiera italiana, e alla legislazione canadese in ogni altro caso. 2. Il personale navigante alle dipendenze di una compagnia aerea internazionale operante nel territorio di entrambe le Parti sarà soggetto, in relazione a tale attività, alla legislazione della Parte nel cui territorio la compagnia aerea ha la sua sede legale, salvo che tale personale abbia la residenza permanente nel territorio dell'altra Parte, nel qual caso è soggetto alla legislazione di quest'ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-9

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