Accordo›Parte III
Art. 13
Periodi ai sensi della legislazione canadese e italiana
In vigore dal 7 lug 2015
Periodi ai sensi della legislazione canadese e italiana
1. Se una persona non ha diritto ad una prestazione perché non ha compiuto sufficienti periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte, il diritto a tale prestazione verrà determinato totalizzando tali periodi con quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che i periodi non si sovrappongano.
2. (a) Al fine di stabilire il diritto ad una prestazione ai sensi dell'Old Age Security Act canadese, un periodo accreditabile ai sensi della legislazione italiana, o di residenza in Italia, a partire dall'età in cui i periodi di residenza in Canada sono ritenuti validi ai fini di tale Old Age Security Act, verrà considerato come un periodo di residenza in Canada.
(b) Al fine di stabilire il diritto ad una prestazione ai sensi del Regime pensionistico del Canada, un anno solare che comprenda un periodo di almeno 13 settimane accreditabile ai sensi della legislazione italiana, verrà considerato come un anno di versamento di contributi ai sensi del Regime pensionistico del Canada.
3. Al fine di determinare il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione italiana,
(a) un anno solare che sia considerato periodo accreditabile ai sensi del Regime pensionistico del Canada sarà considerato come 52 settimane di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;
(b) una settimana che sia considerata periodo accreditabile ai sensi dell'Old Age Security Act canadese e che non sia accreditabile ai sensi del Regime pensionistico del Canada, sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-13