Art. 3 · Persone alle quali si applica l'Accordo
AccordoParte I

Art. 3

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Persone alle quali si applica l'Accordo

In vigore dal 7 lug 2015
Persone alle quali si applica l'Accordo Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione del Canada o dell'Italia, nonché ai loro Familiari e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione applicabile dell'una o dell'altra Parte.
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