Accordo

Art. 20

Prestazioni familiari italiane

In vigore dal 7 lug 2015
Prestazioni familiari italiane 1. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 2, ad una persona che riceve una pensione italiana di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti, sono corrisposte le prestazioni familiari anche per i membri della sua famiglia che risiedono in Canada, semprechè siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione italiana. 2. Il paragrafo 1 non si applica a quei membri della famiglia di una persona che risiede in Canada ai quali siano corrisposte prestazioni canadesi per figli, diverse da quelle concesse ai sensi del Regime pensionistico del Canada.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-20

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Prestazioni familiari italiane (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo