Accordo
Art. 20
Prestazioni familiari italiane
In vigore dal 7 lug 2015
Prestazioni familiari italiane
1. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 2, ad una persona che riceve una pensione italiana di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti, sono corrisposte le prestazioni familiari anche per i membri della sua famiglia che risiedono in Canada, semprechè siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione italiana.
2. Il paragrafo 1 non si applica a quei membri della famiglia di una persona che risiede in Canada ai quali siano corrisposte prestazioni canadesi per figli, diverse da quelle concesse ai sensi del Regime pensionistico del Canada.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-20