Accordo›Parte IV
Art. 22
Intese amministrative
In vigore dal 7 lug 2015
Intese amministrative
1. Le autorità competenti delle due Parti stabiliscono, mediante intese amministrative, le misure necessarie all'applicazione del presente Accordo.
2. In tali intese sono indicate le autorità e le istituzioni competenti e sono designati gli organismi di collegamento delle Parti.
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