AccordoParte IV

Art. 22

Intese amministrative

In vigore dal 7 lug 2015
Intese amministrative 1. Le autorità competenti delle due Parti stabiliscono, mediante intese amministrative, le misure necessarie all'applicazione del presente Accordo. 2. In tali intese sono indicate le autorità e le istituzioni competenti e sono designati gli organismi di collegamento delle Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Intese amministrative (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo