Accordo

Art. 21

Prestazioni economiche in caso di tubercolosi

In vigore dal 7 lug 2015
Prestazioni economiche in caso di tubercolosi Qualora una persona non soddisfi, in base ai soli periodi di contribuzione accreditabili in virtù della legislazione italiana, i requisiti richiesti da questa legislazione per il diritto alle prestazioni economiche in caso di tubercolosi, sono presi in considerazione, nella misura necessaria, i periodi accreditati in base alla legislazione del Canada. Tali prestazioni economiche sono erogate anche durante la residenza del beneficiario in Canada.
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Prestazioni economiche in caso di tubercolosi (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo