Accordo
Art. 21
Prestazioni economiche in caso di tubercolosi
In vigore dal 7 lug 2015
Prestazioni economiche in caso di tubercolosi
Qualora una persona non soddisfi, in base ai soli periodi di contribuzione accreditabili in virtù della legislazione italiana, i requisiti richiesti da questa legislazione per il diritto alle prestazioni economiche in caso di tubercolosi, sono presi in considerazione, nella misura necessaria, i periodi accreditati in base alla legislazione del Canada. Tali prestazioni economiche sono erogate anche durante la residenza del beneficiario in Canada.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-a-21