ProtocolloParte V

Art. 5

In vigore dal 7 lug 2015
L' dell'Accordo viene modificato come segue: (a) Al paragrafo 1, i termini "assegno per il coniuge" e "un assegno per il coniuge" vengono eliminati ovunque essi figurino e sostituiti con il termine "assegno". (b) Al paragrafo 3 il termine "per il coniuge" viene eliminato.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-p-5

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