Protocollo›Parte V
Art. 5
In vigore dal 7 lug 2015
L' dell'Accordo viene modificato come segue:
(a) Al paragrafo 1, i termini "assegno per il coniuge" e "un assegno per il coniuge" vengono eliminati ovunque essi figurino e sostituiti con il termine "assegno".
(b) Al paragrafo 3 il termine "per il coniuge" viene eliminato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;93#art-p-5