Trattato
Art. 6
Comunicazioni in ordine alle richieste
In vigore dal 24 giu 2015
Comunicazioni in ordine alle richieste
Ciascuna Parte comunica senza indugio all'altra Parte la propria decisione sulla richiesta di trasferimento, motivando le ragioni di un eventuale rifiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-6