Trattato
Art. 7
Informazioni alla persona condannata
In vigore dal 24 giu 2015
Informazioni alla persona condannata
1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-7