Trattato

Art. 3

Autorità Centrali

In vigore dal 24 giu 2015
Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste e i documenti e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorità Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakistan è l'Ufficio del Procuratore Generale; 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-3

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