Trattato
Art. 4
Condizioni per il Trasferimento
In vigore dal 24 giu 2015
Condizioni per il Trasferimento
1. Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la persona condannata è un cittadino della Parte di Esecuzione;
b) la sentenza di condanna è definitiva;
c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento;
d) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte di Esecuzione;
f) le Parti sono d'accordo sul trasferimento.
2. In casi eccezionali le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a quanto stabilito nel paragrafo 1 (c) del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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