Trattato

Art. 4

Condizioni per il Trasferimento

In vigore dal 24 giu 2015
Condizioni per il Trasferimento 1. Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la persona condannata è un cittadino della Parte di Esecuzione; b) la sentenza di condanna è definitiva; c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento; d) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento; e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte di Esecuzione; f) le Parti sono d'accordo sul trasferimento. 2. In casi eccezionali le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a quanto stabilito nel paragrafo 1 (c) del presente articolo.
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