Trattato

Art. 9

Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

In vigore dal 24 giu 2015
Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno 1. Ciascuna Parte, a seguito di richiesta di trasferimento di persona condannata, trasmette senza indugio i documenti e le informazioni seguenti. 2. La Parte di Condanna trasmette: a) le informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali; b) le informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nella Parte di Esecuzione, se conosciute; c) l'esposizione dei fatti e il testo delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna; d) le informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione; e) le informazioni relative alla condotta tenuta dalla persona condannata durante la detenzione ed ogni altro elemento relativo all'esecuzione della condanna; f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna; g) se opportuno, ogni rapporto sociale e medica sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario eseguito nella Parte di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nella Parte di Esecuzione; h) la dichiarazione con la quale la persona condannata, o il suo rappresentante legale, ai sensi dell' lett. d) del presente Trattato, manifesta il consenso al proprio trasferimento; i) la dichiarazione con la quale la Parte di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata; j) qualsiasi ulteriore informazione e documento che la Parte di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione sul trasferimento, della persona condannata. 3. La Parte di Esecuzione, su richiesta, trasmette: a) un documento o una dichiarazione ufficiale da cui risulti che la persona condannata è cittadino della Parte di Esecuzione; b) le disposizioni di legge della Parte di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nella Parte di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; c) le informazioni relative alle norme che disciplinano l'esecuzione della pena imposta da Stati stranieri secondo la legge della Parte di Esecuzione; d) la dichiarazione con la quale la Parte di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna; e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-9

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