Trattato
Art. 13
Esecuzione della Condanna
In vigore dal 24 giu 2015
Esecuzione della Condanna
1. La Parte di Esecuzione, applicando la propria legge, deve continuare l'esecuzione della condanna, rispettando la natura e la durata della pena stabilita nella sentenza della Parte di Condanna e computando il tempo della pena già scontata sul territorio della Parte di Condanna.
2. Se la condanna è, per sua natura o durata, incompatibile con la legge della Parte di Esecuzione, quest'ultima può, con il consenso della Parte di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza della Parte di Condanna. Nel caso di una simile modifica:
a) la Parte di Esecuzione non può cambiare una pena privativa della libertà personale in una pena pecuniaria;
b) la Parte di Esecuzione non può aggravare la condanna inflitta dalla Parte di Condanna o applicare una pena eccedente la durata massima della pena prevista dalla legge della Parte di Esecuzione per lo stesso reato.
3. La Parte di Esecuzione può applicare alla persona trasferita la liberazione condizionale anticipata e gli altri benefici previsti dalla propria legge.
Storico versioni
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