Trattato
Art. 11
Consenso e Verifica
In vigore dal 24 giu 2015
Consenso e Verifica
1. La Parte di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento, o il suo legale rappresentante, in conformità alla lettera d) dell' del presente Trattato, lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge della Parte di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se la Parte di Esecuzione lo richiede espressamente, la Parte di Condanna dà alla Parte di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un rappresentante diplomatico, che il consenso della persona condannata o del suo legale rappresentante, sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-11