Trattato
Art. 15
Grazia, Amnistia ed altri provvedimenti di riduzione della pena
In vigore dal 24 giu 2015
Grazia, Amnistia ed altri provvedimenti di riduzione della pena
1. La persona trasferita può beneficiare della grazia, dell'amnistia e di altri provvedimenti di riduzione della pena concessi, conformemente alle proprie leggi, da Ciascuna Parte, che ne dà immediata comunicazione all'altra Parte.
2. La Parte di Esecuzione, ricevuta comunicazione di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza concernenti la persona condannata, dà agli stessi immediata esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-15