Trattato
Art. 20
Rapporti con altri Accordi Internazionali
In vigore dal 24 giu 2015
Rapporti con altri Accordi Internazionali
Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-20