Trattato
Art. 19
Spese
In vigore dal 24 giu 2015
Spese
1. La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative:
a) al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna;
b) all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento.
2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-19