Trattato

Art. 16

Cessazione dell'Esecuzione

In vigore dal 24 giu 2015
Cessazione dell'Esecuzione La Parte di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dalla Parte di Condanna di qualsiasi decisione in forza della quale la condanna stessa cessa di essere eseguibile.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-16

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