Trattato
Art. 18
Transito
In vigore dal 24 giu 2015
Transito
1. Quando una delle due Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone condannate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa.
2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra parte, tale autorizzazione non è richiesta,
3. La Parte Richiesta, se ciò non è incompatibile con L propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-18