Art. 20 · Rapporti con altri Accordi Internazionali
Trattato

Art. 20

20 / 23

Rapporti con altri Accordi Internazionali

In vigore dal 24 giu 2015
Rapporti con altri Accordi Internazionali Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-20