Trattato
Art. 10
Lingua e Legalizzazione
In vigore dal 24 giu 2015
Lingua e Legalizzazione
1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell', e le informazioni, i documenti e gli atti a sostegno di cui al precedente del presente Trattato sono redatte nella lingua della Parte a cui sono diretti o in inglese.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della copia della sentenza emessa nei confronti della persona condannata, ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell' del presente Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-10