Trattato
Art. 8
Richiesta di Trasferimento
In vigore dal 24 giu 2015
Richiesta di Trasferimento
1. Il trasferimento può essere richiesto:
a) dalla Parte di Condanna;
b) dalla Parte di Esecuzione;
c) dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, mediante una dichiarazione scritta diretta alla Parte di Condanna o alla Parte di Esecuzione, con la quale viene espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.
2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali indicate nell' del presente Trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-8