Trattato
Art. 5
Rifiuto del trasferimento
In vigore dal 24 giu 2015
Rifiuto del trasferimento
1. Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato se:
a) una delle Parti ritiene che il trasferimento comporta pericolo per la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico ed è contrario ai principi fondamentali della propria legge o ad altri interessi nazionali;
b) sono in corso altri procedimenti penali, civili o amministrativi nei confronti della persona condannata sul territorio della Parte di condanna.
2. In ogni caso, ciascuna Parte può altresì accettare o rifiutare il trasferimento per altri motivi indipendentemente dalle condizioni previste dal par. 1 del presente articolo
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-5