Trattato

Art. 5

Rifiuto del trasferimento

In vigore dal 24 giu 2015
Rifiuto del trasferimento 1. Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato se: a) una delle Parti ritiene che il trasferimento comporta pericolo per la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico ed è contrario ai principi fondamentali della propria legge o ad altri interessi nazionali; b) sono in corso altri procedimenti penali, civili o amministrativi nei confronti della persona condannata sul territorio della Parte di condanna. 2. In ogni caso, ciascuna Parte può altresì accettare o rifiutare il trasferimento per altri motivi indipendentemente dalle condizioni previste dal par. 1 del presente articolo
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-5

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