Trattato

Art. 2

Principi Generali

In vigore dal 24 giu 2015
Principi Generali 1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata può essere trasferita nel territorio della Parte di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna. 3. Il presente Trattato è applicabile a minori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi delle due Parti.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-2

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