Trattato
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 24 giu 2015
Allegato
TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN
La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakistan, qui di seguito denominati "Parti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale la condanna possa essere eseguita nell'ambiente sociale d'origine dei medesimi,
hanno stabilito quanto segue:
Definizioni
Ai fini del presente Trattato, il termine
a) "condanna" indica qualsiasi decisione giudiziale definitiva che infligge una pena o misura privativa della libertà personale in conseguenza della commissione di un reato;
b) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva;
c) "Parte di Condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
d) "Parte di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata, trasferita per eseguire la condanna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-16;79#art-t-1