Convenzione
Art. 13
Servizi di assistenza
In vigore dal 23 ott 2012
- Servizi di assistenza
Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l'attivazione di servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-13