Convenzione

Art. 13

Servizi di assistenza

In vigore dal 23 ott 2012
- Servizi di assistenza Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l'attivazione di servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-13

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Servizi di assistenza (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo