Convenzione
Art. 18
Abusi sessuali
In vigore dal 23 ott 2012
- Abusi sessuali
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che siano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali:
a. praticare attività sessuali con un bambino che, in conformità alle relative disposizioni pertinenti al diritto nazionale, non abbia raggiunto l'età legale per praticare attività sessuali;
b. praticare attività sessuali con un bambino:
- facendo uso di costrizione, della forza, o di minacce; o
- abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità o di influenza sul bambino, inclusi i casi in cui ciò avvenga in famiglia; o
- abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del bambino, segnatamente a causa di disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le Parti determineranno l'età al di sotto della quale non sia consentito praticare attività sessuali con un bambino.
3. Le disposizioni del paragrafo 1.a, non si riferiscono alle attività sessuali consentite tra minori.
Storico versioni
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